Accordo Sindacato Provincia di Bergamo
sui Lavoratori Socialmente Utili (LSU)
Lavoratori Socialmente Utili
Sintesi del trattamento giuridico/economico
Il
Decreto Legislativo 468/97 regolamenta l’utilizzo diretto in attività
socialmente utili (LSU) dei lavoratori titolari del trattamento straordinario
di integrazione salariale, del trattamento di indennità di mobilità e di altro
trattamento speciale di disoccupazione.
Le
amministrazioni pubbliche possono utilizzare questi lavoratori alle condizioni previste
agli art. 7 e 8 del citato decreto legislativo, inoltrando richiesta per l’assegnazione
al competente Centro per l’Impiego (CPI).
Qualifiche e mansioni (art. 7, c. 3 D.Lgs.
468/97)
Le
assegnazioni da parte dei CPI sono effettuate nell’ambito dei lavoratori in
possesso di qualifiche compatibili con le prestazioni da svolgere.
A questo
scopo le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare ai CPI le
qualifiche e le mansioni alle quali intendono assegnare i lavoratori.
E’
escluso l’utilizzo di LSU in mansioni che comportino l’accesso a dati sensibili
o richiedano particolari vincoli di riservatezza.
Valutazione rischi (D.Lgs. 81/08)
Il
rapporto di lavoro che si instaura tra amministrazione pubblica e lavoratore,
per quanto non di natura contrattuale, rientra tra quelli oggetto del D.Lgs
81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Formazione,
addestramento, visite mediche di idoneità, misure di prevenzione e di
protezione, dispositivi di protezione individuali e quant’altro prescritto dal
D.Lgs 81/08 devono essere previsti nel documento specifico (art. 17 del D.Lgs
81/08), nel caso di qualifiche o mansioni già presenti nell’amministrazione
pubblica.
In
caso di qualifiche o mansioni non previste nell’ordinaria attività
dell’amministrazione, la valutazione dei rischi deve essere effettuata preventivamente
all’inizio del LSU e la sua effettuazione deve essere autocertificata
dall’amministrazione pubblica nella richiesta al competente CPI.
Nel
caso di assegnazione dei lavoratori a mansioni che prevedono l’applicazione di
specifiche normative le amministrazioni pubbliche comunicano le prescrizioni richieste
ai CPI, anche al fine della selezione dei lavoratori.
Le amministrazioni pubbliche sono tenute al
rispetto integrale del D.Lgs. 81/08 e dei vincoli fissati da leggi speciali o
da specifiche normative per i lavoratori impegnati in attività socialmente
utili.
Assegnazioni alle amministrazioni
I
CPI, nel rispetto dell’art. 7, c. 3 del D.Lgs. 468/97, assegnano i lavoratori
alle amministrazioni pubbliche che ne hanno fatto richiesta, escludendo dai LSU:
- i percettori di ammortizzatori sociali che rientrino tra quelli tutelati dalla legge 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
- quelli che possono usufruire del congedo biennale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 151/2001 (figli, coniuge o genitori conviventi con handicap grave ex lege 104/92);
- i lavoratori e le lavoratrici che si trovano nel periodo tutelato dall’articolo 54 del D.Lgs. 151/01 “Testo unico in materia di tutela della maternità e paternità”;
- i lavoratori inseriti in percorsi di politica attiva.
Durata
L’amministrazione
pubblica utilizza il lavoratore per periodi semestrali.
Orario (art.8 c.2 d.lgs 468/97)
I
lavoratori utilizzati sono impegnati per non meno di 20 ore settimanali e per
non più di 8 ore giornaliere.
Il
limite di 20 ore settimanali non si applica ai lavoratori che godono di
trattamenti previdenziali inferiori a euro 533,12 mensili (aggiornamento INPS anno 2010) per i quali l’orario di lavoro va
proporzionalmente ridotto (Ministero del Lavoro e Politiche Sociali – parere
del 27/01/06).
E’
facoltà dell’amministrazione pubblica di utilizzare il lavoratore con una
distribuzione sui giorni settimanali previo accordo con lo stesso.
In
caso di utilizzo per un orario superiore alle ore prescritte (entro il limite del
normale orario previsto dal CCNL applicato dall’amministrazione) ai lavoratori
compete per le giornate di effettiva presenza un importo integrativo a carico
del soggetto utilizzatore, corrispondente alla retribuzione oraria relativa al
livello retributivo iniziale calcolato detraendo le ritenute previdenziali e
assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe.
Malattia (art.8 c.11 d.lgs 468/97)
Le
assenze per malattia e indisposizione, purché documentate, non comportano sospensione
del trattamento previdenziale, pertanto il certificato medico deve essere
consegnato consegnare esclusivamente all’amministrazione pubblica, accertandosi
che il certificato medico venga redatto su carta bianca e non inviato
elettronicamente dal medico curante.
Considerato
che l’LSU non è lavoratore dipendente della pubblica amministrazione non
vengono applicate le relative norme di verifica.
Infortunio sul lavoro e malattie
professionali (art. 8, c. 14, D.Lgs. 468/97)
I
lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili sono assicurati presso
l’INAIL contro gli infortuni e le malattie professionali.
In
caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale l’amministrazione
pubblica ed il lavoratore sono tenuti al rispetto delle norme previste in
materia dall’INAIL.
Nel
periodo di assenza per infortunio sul lavoro o malattia professionale i
lavoratori hanno diritto alla relativa indennità erogata dall’INAIL.
Per
le giornate non indennizzate dall’INAIL, il lavoratore continua a percepire
l’ammortizzatore sociale spettante.
Al
termine del periodo di assenza per infortunio sul lavoro il lavoratore ha
diritto a riprendere l’attività di LSU.
“Ferie” - Riposo (art.8 c.10 d.lgs
468/97 e CCNL)
Le
attività devono essere organizzate in modo che il lavoratore possa godere di un
adeguato periodo di riposo corrispondente alle ferie previste per i dipendenti
a tempo determinato dell’amministrazione. Durante il suddetto periodo il
lavoratore continua a percepire il trattamento previdenziale.
Assenze per motivi personali (art.8
c.12 d.lgs 468/97)
Le
assenze dovute a motivi personali anche se giustificate comportano la
sospensione del trattamento previdenziale. E’ facoltà del soggetto utilizzatore
concordare l’eventuale recupero delle ore non prestate non operando così la detta
sospensione.
Assenze protratte (art.8 c.13 d.lgs
468/97)
Nel
caso di assenze protratte e ripetute nel tempo che compromettano il regolare
svolgimento delle attività è facoltà del soggetto utilizzatore richiedere la
sostituzione del lavoratore.
Permessi (CCNL)
I permessi
retribuiti spettanti ai dipendenti dell’amministrazione pubblica (es. congedo matrimoniale,
permessi per lutto) sono concessi ai LSU senza sospensione del trattamento
previdenziale.
Permessi
non retribuiti ai dipendenti: il soggetto utilizzatore può riconoscerli ai
lavoratori. In questi casi opera la sospensione del trattamento previdenziale.
E’ facoltà del soggetto utilizzatore concordare l’eventuale recupero delle ore
non prestate, non operando così detta sospensione.
Riposi giornalieri ex d.lgs 151/01
“T.U. in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità” (art.8 c.16
d.lgs 468/97)
Ai
lavoratori vengono riconosciuti i riposi giornalieri ex artt. 39 e 40 (circ.
Ministero Lavoro e P.S. del 14/03/03 n. 617). In questo caso non può operare la
sospensione del trattamento salvo l’eventuale recupero delle ore non prestate,
perché il D.Lgs 151/01 conferma che le ore di permesso giornaliero sono ore di
effettivo lavoro.
Permesso per assistenza a familiari
portatori di handicap ex-legge 104/92 (art.8 c.17 d.lgs 468/97)
Ai
lavoratori viene riconosciuto il diritto a tre giorni mensili di permesso. In
tali casi non opera la sospensione del trattamento.
Considerato
che il D.Lgs 468/97 è precedente all’istituzione del congedo di due anni
previsto dall’attuale normativa in alcune tipologie di assistenza a familiari
portatori di handicap, nel caso in cui un lavoratore in LSU si trovi nelle
condizioni di averne diritto, il lavoratore presenta adeguata documentazione
all’amministrazione pubblica e da questa viene esonerato dal proseguire nel LSU
Diritti sindacali (art.8 c.18 d.lgs
468/97)
I
lavoratori possono partecipare alle assemblee sindacali con le stesse modalità
previste peri dipendenti percependo il
trattamento previdenziale. Ai lavoratori viene riconosciuto il diritto di
sciopero.
Rimborsi spese
E’
facoltà dell’amministrazione pubblica riconoscere il rimborso spese viaggio
relativo al tragitto residenza/luogo di lavoro e viceversa, secondo quanto
previsto per le trasferte effettuate dai dipendenti e precisamente liquidando
mensilmente il costo sostenuto per l’utilizzo di mezzi pubblici.
L’amministrazione
può concordare con il lavoratore altre forme di rimborso delle spese sostenute,
anche tenendo presente quanto erogato, anche sotto forma di fringe benefit (es.
buoni pasto) ai propri dipendenti.
Si
invitano le amministrazioni pubbliche a definire dettagliatamente, sia nella
delibera che nel progetto, l’ambito e la qualifica di inserimento dei
lavoratori socialmente utili.
Per quanto non espressamente richiamato, fermo restando
quanto disposto dalle fonti normative vigenti in materia, si ritengono
applicabili gli istituti contrattuali e regolamentari previsti per i dipendenti
del soggetto utilizzatore, sempre che possano essere applicati per analogia e
senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo per l’ente.
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